Sez. 5, Sentenza n. 19920 del 15/09/2006 (Rv. 593933 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Omissioni e false o inesatte indicazioni nella dichiarazione - Presunzioni - Corresponsione del canone di affitto dell'azienda del contribuente - Desunta dall'esistenza del relativo contratto - Prova liberatoria - Operatività - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento dell'IVA, la presunzione semplice posta dall'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in forza della quale dall'esistenza di un contratto di affitto (dell'azienda agricola del contribuente) l'ufficio finanziario aveva desunto la successiva corresponsione del relativo canone, può essere vinta solo da una concreta prova liberatoria, il cui onere incombe alla parte nei cui confronti è opposta la presunzione, e non da una mera affermazione di carattere generale, priva di ogni riscontro probatorio (nella specie, la S.C. ha ritenuto che considerare vinta la presunzione di corresponsione dei canoni dalla mera affermazione del contribuente circa le proprie difficoltà economiche e dalla mancata prova, da parte dell'amministrazione, dell'effettivo pagamento dei canoni, violasse il principio dell'inversione dell'onere della prova che l'uso delle presunzioni semplici determina).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)