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Sez. 1, Sentenza n. 4183 del 16/07/1985 (Rv. 441687 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO "DECLINANTE LA GIURISDIZIONE" SUL PRESUPPOSTO DELLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI IRRITUALI - APPELLO - ESPERIBILITÀ - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - RISCONTRO DELLA CORRETTEZZA DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ARBITRATO COME IRRITUALE ANZICHÉ COME RITUALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441687-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO "DECLINANTE LA GIURISDIZIONE" SUL PRESUPPOSTO DELLA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI IRRITUALI - APPELLO - ESPERIBILITÀ - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - RISCONTRO DELLA CORRETTEZZA DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ARBITRATO COME IRRITUALE ANZICHÉ COME RITUALE - IRRILEVANZA.*

L'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile va effettuata alla stregua del tipo di pronuncia impugnata, secondo il suo effettivo contenuto decisorio e prescindendo dalle espressioni formali usate, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'eventuale erroneità della pronuncia medesima. Pertanto, la sentenza del giudice di primo grado, che "declini la giurisdizione" sul presupposto della devoluzione della controversia ad arbitri irrituali, è impugnabile con l'appello, e non con il ricorso per regolamento di Competenza, indipendentemente dal riscontro della correttezza della qualificazione dell'arbitrato come irrituale anziché rituale (e della conseguente esclusione di un difetto di Competenza). (V 5773/84, mass n 437447; (V 1995/81, mass nn 412699 e 412700).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)