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Sez. 3, Sentenza n. 1995 del 08/04/1981 (Rv. 412699 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO - PRONUNCIA DEL GIUDICE SUL PRESUPPOSTO DELLA FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412699-01

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI COMPROMESSO - PRONUNCIA DEL GIUDICE SUL PRESUPPOSTO DELLA FONDATEZZA DELL'ECCEZIONE - NATURA - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

Qualora in un giudizio introdotto avanti al giudice ordinario il convenuto eccepisca tempestivamente l'esistenza di una clausola compromissoria, il giudice adito - ove ravvisi la pattuizione di un arbitrato irrituale sostitutivo della autonomia negoziale delle parti - dovra limitarsi a rilevare la Mancanza delle condizioni per la proponibilita dell'Azione giudiziaria, sotto il profilo della carenza d'interesse. In tal caso, la sentenza del giudice ordinario, anche se impropriamente redatta in termini di affermazione o di declinatoria della propria Competenza, e una pronuncia di merito, impugnabile con l'appello ovvero con il ricorso per Cassazione, se emessa in secondo grado, ma non con il regolamento di Competenza. (Conf 69/74, mass n 367593; (Conf 1653/76, mass n 380401; (Conf 4964/77, mass n 388568; (Conf 935/79, mass n 397099).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)