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Sez. 2, Ordinanza n. 652 del 12/11/1986 (Rv. 448786 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CHE RITENGA (OVVERO DECLINI) LA PROPRIA GIURISDIZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA ESCLUSIONE (OVVERO DELL'AFFERMAZIONE) DELLA OPERATIVITÀ DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DEVOLUTIVA DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI IRRITUALI - APPELLO - ESPERIBILITÀ - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - RISCONTRO DELLA CORRETTEZZA DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ARBITRATO COME IRRITUALE ANZICHÉ COME RITUALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448786-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - SENTENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO CHE RITENGA (OVVERO DECLINI) LA PROPRIA GIURISDIZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA ESCLUSIONE (OVVERO DELL'AFFERMAZIONE) DELLA OPERATIVITÀ DI UNA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DEVOLUTIVA DELLA CONTROVERSIA AD ARBITRI IRRITUALI - APPELLO - ESPERIBILITÀ - RICORSO PER REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITÀ - RISCONTRO DELLA CORRETTEZZA DELLA QUALIFICAZIONE DELL'ARBITRATO COME IRRITUALE ANZICHÉ COME RITUALE - IRRILEVANZA.*

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile va effettuata alla stregua del tipo di pronuncia impugnata, secondo il suo effettivo contenuto decisorio e prescindendo dalle espressioni formali usate, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'eventuale erroneità della pronuncia medesima. Pertanto, la sentenza del giudice di primo grado che (rispettivamente) ritenga (ovvero deneghi) la propria giurisdizione in quanto escluda (ovvero ammetta) l'operatività di una clausola compromissoria, che devolva la controversia ad arbitri irrituali, è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per regolamento di Competenza, indipendentemente dal riscontro della correttezza della qualificazione dell'arbitrato come irrituale anziché rituale (e della conseguente esclusione di un difetto di Competenza). (V 4183/85, sulla seconda parte; (V 5703/84, mass n 437447; (V 1995/81, mass n 412699; (Conf 4183/85, mass n 441687, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)