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Sez. 1, Sentenza n. 6921 del 07/05/2003 (Rv. 562708 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Controversie nascenti dal contratto di appalto - Devoluzione al giudizio arbitrale "ex" art. 16 legge n. 741 del 1981 - Declaratoria di incostituzionalità del citato art. 16 (Corte cost., sent. n. 152 del 1996) - Ripristino della facoltà di entrambe le parti di escludere la competenza arbitrale "ex" art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Esercizio tempestivo della declinatoria - Individuazione - Fattispecie relativa a collegio arbitrale non ancora nominato al momento della pubblicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562708-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE

In tema di controversie nascenti dal contratto di appalto di opere pubbliche, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 - dichiarativa dell'incostituzionalità dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, che ha sostituito l'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale può essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti - è stata ripristinata, con decorrenza dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione di incostituzionalità, la facoltà di esclusione della competenza arbitrale ad opera di entrambe le parti (senza che - per gli appalti stipulati dagli enti pubblici, tra cui l'ANAS, tenuti per legge all'osservanza delle disposizioni del citato capitolato generale - rilevi in senso contrario la circostanza che le parti abbiano recepito la normativa poi caducata attraverso il rinvio alle norme del capitolato generale, essendo in realtà detta volontà negoziale soltanto ricognitiva della legge). Quando il procedimento arbitrale sia iniziato anteriormente alla data di decorrenza degli effetti della detta pronuncia di illegittimità costituzionale, ma non sia ancora nominato il collegio arbitrale, il carattere facoltativo dell'arbitrato, discendente dalla decisione della Corte costituzionale, consente all'ente pubblico di esercitare la declinatoria di competenza arbitrale - costituente espressione di un diritto potestativo sostanziale, soggetto a decadenza, che si attua con un negozio unilaterale ad effetti anche processuali - in ogni momento, fino alla costituzione del collegio arbitrale; è pertanto da escludere che la scelta della P.A. di declinare la competenza arbitrale possa essere compiuta successivamente, dopo la nomina degli arbitri operata anche con il contributo della stessa P.A., avendo in tal caso quest'ultima manifestato, con la propria condotta, una volontà a favore del procedimento arbitrale.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)