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Sez. 5, Sentenza n. 13494 del 11/06/2009 (Rv. 608595 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - TERMINI | Dichiarazioni di successione presentate prima del 20 giugno 1996 - Rettifica - Termine biennale di decadenza - Decorrenza - Art. 10 del d.l. n. 323 del 1996 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2009-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608595-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - TERMINI

In tema di imposta di successione, l'art. 10 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha modificato l'art. 27, terzo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - prevedendo la decorrenza del termine biennale per la rettifica della dichiarazione dal pagamento dell'imposta principale, anziché dalla notifica dell'avviso di liquidazione - ha natura mista: da un lato, disciplinando una modalità del potere di accertamento d'ufficio, è norma di azione a carattere processuale, con l'efficacia temporale derivante del principio "tempus regit actum", cosicché ogni dilazione del termine iniziale si traduce in una proroga del termine decadenziale; dall'altro è norma di relazione, perchè il risultato dell'esercizio del potere di accertamento deve essere portato a conoscenza del contribuente entro il termine fissato dalla norma, cosicché la proroga del termine inizialmente previsto è consentita solo se tale termine non è ancora scaduto. Ne consegue che le rettifiche delle dichiarazioni di successione presentate prima del 20 giugno 1996 debbono essere notificate, mediante avviso, entro il termine di due anni dal pagamento dell'imposta principale, purché non sia scaduto il termine biennale di decadenza decorrente dalla notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta principale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 10, Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)