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Sez. 5, Sentenza n. 27016 del 21/12/2007 (Rv. 601420 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - TERMINI | Art. 10 del d.l. n. 323 del 1996 - Modifica della decorrenza - Ambito applicativo - Rapporti in corso - Nozione.
Stato
decisa il 2007-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601420-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - TERMINI

In tema di imposta di successione, l'art. 10 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, che ha modificato l'art. 27, terzo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, facendo decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dAl pagamento dell'imposta principale, anziché dalla notifica dell'avviso di liquidazione, detta una norma che, in quanto idonea ad incidere su di un rapporto procedimentale, variandone i termini di decadenza, ha carattere procedurale; esso, pertanto, in mancanza di una disciplina transitoria, trova applicazione non solo ai rapporti futuri, ma anche ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, per tali dovendosi intendere non già quelli per i quali non si sia stata ancora interamente adempiuta l'obbligazione tributaria, ma quelli per i quali non sia ancora verificata la decadenza dal potere di rettifica.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/06/1996 num. 323 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)