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Sez. 5, Sentenza n. 30715 del 30/12/2011 (Rv. 621045 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO - IN GENERE | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Rimborso delle somme versate e non dovute - Termine di prescrizione triennale - Art. 13 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Decorrenza dal momento del versamento - Giudizio di impugnazione - Annullamento in autotutela dell'atto di rettifica - Cessazione della materia del contendere - Influenza sul termine di prescrizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621045-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTENZIOSO - IN GENERE

In tema di ICI, il termine triennale per il rimborso delle somme versate e non dovute, di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (abrogato dall'art. 1, comma 173, lett. f, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma applicabile "ratione temporis"), decorre dal giorno di esecuzione del versamento e non dall'epoca di definizione del giudizio, concluso con sentenza di cessazione della materia del contendere per la preesistente iscrizione in catasto dei fabbricati, atteso che l'esito della controversia non è idoneo a produrre alcun effetto sostanziale nel rapporto tra il fisco e il contribuente in ordine al criterio di individuazione della base imponibile, nel caso in cui l'assolvimento dell'imposta, avvenuto in base al valore contabile in luogo della rendita catastale già attribuita ai fabbricati, sia imputabile (come nella specie) ad esclusivo errore del soggetto passivo, senza che la fonte del diritto alla restituzione possa in alcun modo derivare dall'esito del giudizio di impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 173 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)