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Sez. 5, Sentenza n. 21529 del 15/10/2007 (Rv. 601167 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Annullamento d'ufficio dell'atto impugnato ed accoglimento della pretesa del contribuente da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria - Conseguenze - Cessazione della materia del contendere - Effetti sostanziali - Possibilità per l'erario di annullare in via di autotutela l'atto di annullamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601167-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, pronunciata dal giudice tributario, produce effetti diversi a seconda che consegua al mero riscontro del venir meno dell'atto impugnato per effetto di una unilaterale determinazione dell'ufficio, ovvero discenda dall'adozione, da parte della medesima Amministrazione, di un atto conforme alla pretesa avanzata dal contribuente. Mentre nel primo caso la declaratoria di cessazione della materia del contendere non sortisce effetti sostanziali nei rapporti tra fisco e contribuente, nel secondo essa fa stato in merito alla definitiva realizzazione dell'interesse di quest'ultimo, sicché una volta passata in giudicato è preclusa all'erario la possibilità di annullare, in via di autotutela, il provvedimento che aveva determinato la cessazione della "res litigiosa".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 1 CORTE COST., DPR 27/03/1992 num. 287 art. 68 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)