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Sez. 6, Sentenza n. 20098 del 18/03/2003 Cc. (dep. 05/05/2003) Rv. 227381 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE | Provvedimento del Presidente del Tribunale - Accoglimento della dichiarazione di astensione - Atti che conservano efficacia - Individuazione non contestuale, ma rimessa ad un successivo provvedimento - Violazione dell'art. 42 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227381-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE

In tema di astensione o ricusazione del giudice, l'assenza di piena contestualità tra accoglimento dell'astensione e decisione, da parte del Presidente del Tribunale, in merito agli atti meritevoli di conservare efficacia non incide sul rispetto del dettato dell'art. 42 cod. proc. pen. che fa, invece, riferimento ad una decisione intrinsecamente unitaria e coerente, che ben può essere adottata in una sequenza ravvicinata, ove questa sia giustificata da diversi tempi di ponderazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)