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Sez. 6, Sentenza n. 23262 del 18/03/2003 Cc. (dep. 27/05/2003) Rv. 225679 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE | Provvedimento del presidente del tribunale - Accoglimento della dichiarazione di astensione - Atti che conservano efficacia - Individuazione non contestuale, ma rimessa ad un successivo provvedimento - Violazione dell'art. 42 cod. proc. pen. - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225679-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE

Deve escludersi ogni ipotesi di invalidità al provvedimento del presidente del tribunale che, accolta la dichiarazione di astensione, rinvii la indicazione degli atti meritevoli di conservare efficacia ad un altro provvedimento, in quanto l'art. 42 cod. proc. pen. prevede una decisione intrinsecamente unitaria e coerente, che però può essere adottata anche in una sequenza ravvicinata, qualora ciò si giustifichi in relazione alla complessità dell'operazione di selezione degli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi (nel caso di specie, l'indicazione degli atti è avvenuta il giorno successivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)