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Sez. 3, Sentenza n. 9837 del 01/10/1996 Ud. (dep. 19/11/1996) Rv. 206473 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Danno ambientale - Nozione - Legittimazione processuale - Soggetti - Individuazione - Associazioni ambientaliste - Possibilità di intervenire nel processo e costituirsi parti civili - Condizioni - Fattispecie: WWF.
Stato
decisa il 1996-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206473-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Il danno ambientale non consiste solo in una "compromissione dell'ambiente" in violazione delle leggi ambientali, ma anche contestualmente in una "offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale". Pertanto, proprio perché nel danno ambientale è inscindibile l'offesa ai valori naturali e culturali e la contestuale lesione dei valori umani e sociali di ogni persona la legittimazione processuale non spetta solo ai soggetti pubblici, come Stato, Regione, Province, Comuni, Enti autonomi Parchi Nazionali ecc. (in nome dell'ambiente come interesse pubblico) ma anche alla persona singola od associata (in nome dell'ambiente come diritto soggettivo fondamentale di ogni uomo): le Associazioni di protezione dell'ambiente, ivi comprese quelle a carattere locale non riconosciute ex art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, possono intervenire nel processo e costituirsi parti civili, in quanto abbiano dato prova di continuità della loro azione, aderenza al territorio, rilevanza del loro contributo, ma soprattutto perché formazioni sociali nelle quali si svolge dinamicamente la personalità di ogni uomo, titolare del diritto umano all'ambiente. (Fattispecie relativa a ritenuta legittimazione dell'Associazione Italiana per il WWF).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 91 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)