Sez. 3, Sentenza n. 46746 del 21/10/2004 Ud. (dep. 02/12/2004) Rv. 231306 - 01
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI | Reati di danno ambientale - Associazioni ecologiste - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Condizioni.
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI
Le associazioni ecologiste sono legittimate alla costituzione di parte civile nei procedimenti per reati che offendono l'ambiente, anche se non riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a condizione che abbiano direttamente subito un danno di natura patrimoniale (come può avvenire per i costi di attività finalizzate a prevenire il pregiudizio ambientale) o non patrimoniale (che può connettersi al discredito derivante dalla frustrazione dei fini istituzionali), e non si atteggino semplicemente a soggetti portatori di un interesse diffuso. (In motivazione la Corte ha rilevato come, affinchè una associazione possa ritenersi titolare di un proprio diritto soggettivo, sia necessario che la tutela dell'ambiente costituisca il suo essenziale fine statutario, che sia radicata sul territorio anche mediante sedi locali, che rappresenti un gruppo significativo di consociati e che abbia dato prova della continuità e della rilevanza del suo contributo alla difesa dell'ambiente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 13, Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)