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Sez. 3, Sentenza n. 14828 del 11/02/2010 Ud. (dep. 16/04/2010) Rv. 246812 - 01

PARTE CIVILE - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI | Associazioni ecologiste - Costituzione di parte civile - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246812-01

PARTE CIVILE - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. (Nella specie detta legittimazione è stata riconosciuta al Circolo Legambiente ed al WWF Italia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/1986 num. 349 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 13 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)