Sez. 1, Sentenza n. 22961 del 31/10/2007 (Rv. 600661 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ | Area facente parte di più vasto comparto destinato dal piano regolatore a zona residenziale di espansione - Piano di attuazione ad iniziativa privata - Destinazione a parco pubblico, previa concentrazione, con meccanismo c.d. "perequativo", su altra area del medesimo comparto, della volumetria edificatoria - Conseguenze in tema di calcolo dell'indennità di esproprio dell'area destinata a parco pubblico - Edificabilità di fatto - Insussistenza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ
In tema di indennità di espropriazione, non sussiste il requisito dell'edificabilità di fatto per l'area, facente parte di più vasto comparto destinato dal piano regolatore a zona residenziale di espansione, che sia stata destinata da un piano di attuazione ad iniziativa privata a parco pubblico, previa concentrazione (o trasferimento) su altra area del medesimo comparto della volumetria edificatoria, in modo che tutti i comproprietari, per la quale, in conseguenza della perequazione da essi stessi predisposta ed approvata dalle autorità territoriali, abbiano potuto beneficiare pro-quota dell'accrescimento delle potenzialità edificatorie a compensazione della perdita subita. In questo caso, infatti, la perdita della volumetria edificabile non dipende dall'imposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione, ma è conseguenza di una convenzione privatistica (e non dell'espropriazione), che sottrae al terreno l'edificabilità di fatto, attraverso un meccanismo che consente comunque di spalmarla su altri terreni del comparto o della comunione, perciò incrementandone proporzionalmente il valore; sicché il tenerne conto nuovamente nella stima dell'indennità di esproprio, si tradurrebbe in un indebito beneficio per il proprietario cui consentirebbe di mantenere (ed utilizzare) il bene non espropriato (la volumetria edificabile) e di ottenerne nel contempo l'equivalente monetario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge Prov. Bolzano 11/08/1997 num. 13 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)