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Sez. L, Sentenza n. 3567 del 25/10/1975 (Rv. 377763 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - APPALTI DI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE - ESPLETAMENTO ALL'INTERNO DI AZIENDE - DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - RETRIBUZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE - LIMITI - CONTEMPORANEA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO A PIU IMPRESE.*
Stato
decisa il 1975-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377763-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - APPALTI DI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE - ESPLETAMENTO ALL'INTERNO DI AZIENDE - DIPENDENTI DELL'APPALTATORE - RETRIBUZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE - LIMITI - CONTEMPORANEA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO A PIU IMPRESE.*

Nel caso di appalto di lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi, nell'interno delle imprese committenti, con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, il vincolo di solidarieta posto dall'art 3 della legge 23 ottobre 1960, n 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) a carico del committente e dell'appaltatore in ordine al trattamento retributivo e normativo spettante ai dipendenti di quest'ultimo e escluso, a norma del successivo art 5, lettera G), nel caso in cui la ditta appaltatrice impieghi il personale dipendente presso piu imprese contemporaneamente. Questa condizione, stante il riferimento meramente temporale e non anche di luogo e l'accenno del tutto generico al personale, deve considerarsi realizzata qualora l'impresa non abbia un solo appalto, ma presti i medesimi servizi in appalto 'contemporaneamentè a piu aziende, anche se un gruppo di dipendenti sia stabilmente utilizzata sempre presso una determinata azienda e, nello stesso tempo, un altro gruppo sia utilizzato in maniera parimenti stabile presso altra azienda, senza la necessita - cui la disposizione in esame non allude affatto - che si verifichi un avvicendamento dei prestatori d'opera presso i vari appaltanti. (Conf 334/75, mass n 373567; 1799/74, mass n 369990).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5 lett. G

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)