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Sez. L, Sentenza n. 334 del 27/01/1975 (Rv. 373567 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) - DI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI - DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - RETRIBUZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE - LIMITI - PRESTAZIONE DEGLI STESSI SERVIZI PRESSO PIU IMPRESE.*
Stato
decisa il 1975-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373567-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI SERVIZI (CONTINUATIVI O PERIODICI) - DI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI - DIPENDENTI DELL'IMPRESA APPALTATRICE - RETRIBUZIONE - OBBLIGO SOLIDALE DELL'APPALTATORE E DEL COMMITTENTE - LIMITI - PRESTAZIONE DEGLI STESSI SERVIZI PRESSO PIU IMPRESE.*

Nel caso di appalto di lavori di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, da eseguirsi, nell'interno delle imprese committenti, con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, il vincolo di solidarieta posto dall'art 3 della legge 23 ottobre 1960 n 1369 (sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro) a carico del committente e dell'appaltatore in ordine al trattamento retributivo e normativo spettante ai dipendenti di quest'ultimo e escluso, a norma del successivo art 5, lett G, nel caso in cui la ditta appaltatrice impieghi il personale dipendente presso piu imprese contemporaneamente. Questa condizione non va intesa nel senso di un avvicendamento delle forze lavoratrici presso le varie imprese appaltanti, mediante la destinazione degli stessi dipendenti indifferentemente ora all'una ora all'altra di esse, bensi nel senso che l'appaltatore esegua contemporaneamente gli stessi servizi presso diverse imprese, in modo da impiegare, nel medesimo tempo, il proprio personale, considerato nelle sue distinte unita lavorative, presso tali imprese. (V 898/72, mass n 357139).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)