Sez. 3, Sentenza n. 1681 del 07/04/1989 (Rv. 462437 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO FINO ALLA DATA DI RICONSEGNA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO FINO ALLA DATA DI RICONSEGNA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
In ipotesi di ritardata restituzione della cosa locata, l'Obbligo del conduttore, a norma dell'art. 1591 cod. civ., di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna, salvo il risarcimento del maggior danno che il locatore deduca e dimostri di aver subito, integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, e, come tale, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, salvo il riconoscimento, a norma del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., del maggior danno, ove allegato e dimostrato. (Conf 4353/79, mass n 400862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)