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Sez. 3, Sentenza n. 4353 del 20/07/1979 (Rv. 400862 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO FINO ALLA DATA DI RICONSEGNA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE - INTERESSI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400862-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO FINO ALLA DATA DI RICONSEGNA - DEBITO DI VALUTA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE - INTERESSI - DECORRENZA.*

In ipotesi di ritardata restituzione della cosa locata, l'Obbligo del conduttore, a norma dell'art 1591 cod civ, di dare il corrispettivo convenuto fino alla data della riconsegna, salvo il risarcimento del maggior danno che il locatore deduca e dimostri di aver subito, integra un debito di valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, e, come tale, non e suscettibile di rivalutazione monetaria, e produce interessi solo dal giorno della domanda (art 1282 secondo comma cod civ). (V 2257/74, mass n 370614).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)