Sez. 3, Sentenza n. 1239 del 02/02/1995 (Rv. 490221 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Pagamento dei canoni - Natura - Debito di valuta - Conseguenze - Ritardo nel pagamento - Svalutazione - Disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1224 cod.civ. - Responsabilità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ
L'obbligazione del pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta, onde il creditore non può addurre a fondamento della richiesta di risarcimento ex art. 1224 comma secondo cod. civ. soltanto il fatto notorio del fenomeno inflattivo, ma deve dedurre e provare il "maggio danno" derivatogli dall'impossibilità di disporre della somma di denaro durante il periodo della mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)