Sez. 1, Sentenza n. 9677 del 24/09/1990 (Rv. 469318 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - BENE ACQUISTATO DA UN PARTECIPANTE CON I PROVENTI COMUNI - OBBLIGO DI TRASFERIMENTO AGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMUNIONE - INADEMPIMENTO - RIMEDI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - BENE ACQUISTATO DA UN PARTECIPANTE CON I PROVENTI COMUNI - OBBLIGO DI TRASFERIMENTO AGLI ALTRI MEMBRI DELLA COMUNIONE - INADEMPIMENTO - RIMEDI.*
Nella comunione tacita familiare, qualunque sia l'attività esercitata, il bene acquistato dal singolo partecipante con i proventi comuni, in Mancanza di una norma che ne legittimi l'acquisto automatico da parte della collettività, può formare oggetto soltanto di un Obbligo di trasferimento dal singolo acquirente agli altri membri della comunione, il quale, peraltro, non è suscettibile di esecuzione specifica se non assistito da idoneo atto scritto, ma può solo dar luogo, se inadempiuto, ad una Azione di risarcimento del danno da parte degli altri membri della comunione familiare. (Conf 5946/84, mass n 437609; (Conf 835/81, mass n 411324; (Conf 2242/78, mass n 391636; (contra 1688/87, mass n 451069; (contra 4330/86, mass n 447095; (contra 3898/86, mass n 446726; (contra 4137/82, mass n 422111).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)