Sez. 4, Sentenza n. 11875 del 12/10/1994 Ud. (dep. 24/11/1994) Rv. 200404 - 01
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - In genere | Riduzione della pena - Mancanza di specifico motivo di gravame dell'imputato - Potere di ufficio del giudice - Esclusione.
Impugnazioni - Appello - Cognizione del giudice di appello - In genere
Il giudice di appello, in mancanza di uno specifico motivo di gravame dell'interessato, non può procedere di ufficio alla riduzione della pena, anche se motivato sul punto, sussistendo una espressa preclusione ed essendo la facoltà conferitagli dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. limitata all'applicazione di ufficio dei benefici e delle attenuanti ivi indicati e all'effettuazione, quando occorra, del giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 cod. pen., senza che possa farsi rientrare in tale ambito la modifica sanzionatoria in senso favorevole all'imputato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)