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Sez. 1, Sentenza n. 9731 del 12/05/1998 Ud. (dep. 11/09/1998) Rv. 211325 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE | Attenuanti - Riconoscimento di ufficio - Ha carattere eccezionale - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211325-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - CIRCOSTANZE

Il potere del giudice di appello di applicare, anche d'ufficio, circostanze attenuanti si pone come eccezionale e discrezionale rispetto al principio generale, dettato dal primo comma dell'art. 597 cod. proc. pen., secondo il quale l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi proposti. Ne consegue che il mancato esercizio di detto potere non è censurabile in cassazione, né è configurabile un obbligo di motivazione in assenza di una specifica richiesta, oltre che nei motivi di appello, nel corso del giudizio di secondo grado. (Fattispecie in tema di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, in relazione alla quale, pur non essendo essa stata richiesta in appello, era stato proposto apposito motivo di censura in cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)