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Sez. U, Sentenza n. 24244 del 27/11/2015 (Rv. 637606 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Vendita internazionale di beni mobili - Foro competente ex art. 5, del Reg. CE n. 44 del 2001 - Applicazione alle azioni di nullità, annullabilità ed accertamento negativo - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637606-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In tema di compravendita internazionale di beni mobili, l'art. 5, comma 1, lett. b), del Reg. CE n. 44 del 2001, che devolve la giurisdizione al giudice del luogo in cui va eseguita l'obbligazione caratterizzante il negozio, si applica anche alle domande di nullità, annullabilità o accertamento negativo dell'esistenza del vincolo, in quanto le stesse, postulando l'originaria, effettiva o putativa, assunzione volontaria dell'obbligo che mirano a caducare, attengono alla "materia contrattuale".

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)