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Sez. U, Ordinanza n. 11532 del 19/05/2009 (Rv. 608395 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Obbligazioni contrattuali - Art. 5, n. 1, lettera b), del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione - Applicabilità alle azioni di nullità od annullabilità del negozio - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608395-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai fini dell'individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori contrattuali, il foro speciale previsto dall'art. 5, n. 1, lettera b), del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 (c.d. "forum destinatae solutionis"), è applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell'esistenza del vincolo stesso, in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi della predetta disposizione, spetta al giudice del luogo in cui dev'essere eseguita l'obbligazione principale o quella caratterizzante il negozio.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 5 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)