Sez. 6, Sentenza n. 5691 del 06/04/2000 Ud. (dep. 17/05/2000) Rv. 217339 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Formazione del silenzio rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta - Equiparabilità al provvedimento positivo - Esclusione - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fondamento.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Non vale ad escludere il reato di omissione di atti di ufficio, di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen., il formarsi del silenzio rifiuto entro la scadenza del termine di trenta giorni dalla richiesta del privato, atteso che, con l'esperibilità di rimedi giurisdizionali avverso il silenzio rifiuto non si soddisfano interamente le esigenze di tutela nei confronti della pubblica amministrazione, come quella attinente ai vizi di merito dell'atto amministrativo, deducibili solo con ricorso gerarchico e che il silenzio rifiuto non equivale a un provvedimento negativo ma va considerato come un mero inadempimento, e quindi come una condotta omissiva tale integrare l'elemento preso in esame dall'ipotesi delittuose in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)