Sez. 1, Sentenza n. 3841 del 22/04/1994 (Rv. 486338 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - In genere, intervento P.M. | Ricorso per cassazione concernente la sola misura e decorrenza dell'assegno di mantenimento - Notifica al pubblico ministero presso il giudice "a quo" - Esclusione.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - In genere, intervento P.M.
L'esigenza di notificare al pubblico ministero presso il giudice a quo il ricorso per cassazione sussiste solo nelle ipotesi in cui si tratti di causa che egli abbia promosso o avrebbe potuto promuovere e, quindi, quando il P.M. sia titolare di un autonomo diritto di impugnazione; tale esigenza invece non sussiste quando l'impugnativa concerna la sola misura e la decorrenza dell'assegno di mantenimento del coniuge separato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)