diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3841 del 22/04/1994 (Rv. 486338 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - In genere, intervento P.M. | Ricorso per cassazione concernente la sola misura e decorrenza dell'assegno di mantenimento - Notifica al pubblico ministero presso il giudice "a quo" - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486338-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - In genere, intervento P.M.

L'esigenza di notificare al pubblico ministero presso il giudice a quo il ricorso per cassazione sussiste solo nelle ipotesi in cui si tratti di causa che egli abbia promosso o avrebbe potuto promuovere e, quindi, quando il P.M. sia titolare di un autonomo diritto di impugnazione; tale esigenza invece non sussiste quando l'impugnativa concerna la sola misura e la decorrenza dell'assegno di mantenimento del coniuge separato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)