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Sez. 1, Sentenza n. 7416 del 05/07/1995 (Rv. 493178 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Nullità del brevetto per marchio d'impresa - Controversia - Sentenza relativa - Appello - Mancata notifica al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale autore della sentenza impugnata - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493178-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

Con riguardo ad una causa avente per oggetto la nullità del brevetto per marchio d'impresa, nella quale è obbligatorio l'intervento del p.m., la nullità derivante dalla mancata notifica dell'atto di appello al procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza impugnata - che è il solo pubblico ministero titolare del potere di impugnare la decisione di primo grado - non è sanata dalla presenza in giudizio del procuratore generale presso la corte di appello. Quando tale vizio del procedimento emerge nel giudizio di cassazione, il giudice di legittimità deve, anche di ufficio, annullare la pronuncia di secondo grado e rimettere la causa al giudice di appello, il quale provvederà, prima di ogni altro atto, a disporre l'omessa integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 331, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)