Sez. U, Sentenza n. 184 del 14/01/1987 (Rv. 449952 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - POTERI DEL P.M. - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO AL P.M. PRESSO IL GIUDICE A QUO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIE DA DETTO ORGANO PROMOSSE O PROMOVIBILI - QUERELA DI FALSO - COMUNICAZIONE AL P.M. PRESSO IL GIUDICE AD QUEM - SUFFICIENZA.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - POTERI DEL P.M. - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON LA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO AL P.M. PRESSO IL GIUDICE A QUO EX ART. 331 COD. PROC. CIV. - NECESSITÀ - CONDIZIONI - CONTROVERSIE DA DETTO ORGANO PROMOSSE O PROMOVIBILI - QUERELA DI FALSO - COMUNICAZIONE AL P.M. PRESSO IL GIUDICE AD QUEM - SUFFICIENZA.*
Nei giudizi nei quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e, quindi, la comunicazione degli Atti al suo ufficio a norma dell'art. 71 cod. proc. civ. (ferma restando la facoltà del medesimo di esercitare o meno in concreto i poteri di cui all'art. 72 cod. proc. civ.), l'esigenza, in Sede d'impugnazione, d'integrare il contraddittorio con la notificazione dell'atto al pubblico ministero presso il giudice "a quo", ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., sussiste solo quando si tratti di causa che egli abbia promosso od avrebbe potuto promuovere, e nella quale quindi sia titolare di autonomo diritto d'impugnazione, mentre, nelle altre ipotesi, come quella del procedimento instaurato con querela di falso, è sufficiente l'effettuazione della suddetta comunicazione al pubblico ministero presso il giudice "ad quem". (Conf 3552/85, mass n 441166; (Conf 3529/77, mass n 387113; (contra 1948/76, mass n 380757).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)