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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2331 del 25/01/2023 (Rv. 666711 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO | Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa - Individuazione da parte dell'attore - Riferimento all'originaria "causa petendi" - Necessità - Contestazioni del convenuto - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666711-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - CRITERIO

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa deve essere verificata in base all'originaria prospettazione contenuta nella "causa petendi" posta a fondamento della domanda attorea, senza che rilevino le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la competenza per materia della sezione specializzata istituita dal d.lgs. n. 168 del 2003, affermata dalla sentenza impugnata in relazione alla domanda di condanna alla riattivazione di accounts aperti sulla piattaforma YouTube, sospesi per la violazione di diritti d'autore in ragione della pubblicazione di materiale coperto da "copyright", alla luce del tenore dell'atto introduttivo e dei riferimenti ivi contenuti alla materia del diritto d'autore e all'asserita violazione delle regole ad essa relative).

Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3 com. 1 lett. B, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)