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Sez. U, Sentenza n. 7881 del 30/03/2007 (Rv. 596805 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Dichiarazione di pubblica utilità - Termine per il compimento dell'espropriazione - Omissione - Nullità della delibera - Delibera successiva - Sanatoria - Esclusione - Atto autonomo - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione.
Stato
decisa il 2007-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596805-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI

La mancata individuazione dei termini per la conclusione dei lavori e della procedura espropriativa (nella specie, in materia di opere idrauliche) determina l'illegittimità "ab origine" dell'occupazione d'urgenza e l'illiceità permanente dell'opera pubblica, di modo che il successivo atto contenente l'indicazione di detti termini non integra una sanatoria della dichiarazione di pubblica utilità in cui siano stati omessi, ma dà luogo ad una delibera diversa e autonoma. Ne consegue che l'inammissibilità dell'impugnazione della prima delibera non preclude l'impugnazione di quest'ultima e correttamente il giudice, pur dopo la declaratoria di tardività dell'impugnazione del primo atto, lo valuta al fine di qualificarlo inefficace e affermare l'autonomia e la novità della delibera successiva.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)