Sez. 1, Sentenza n. 28214 del 26/11/2008 (Rv. 605711 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI | Dichiarazione di pubblica utilità - Indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori - Omissione - Diritto di proprietà sui beni espropriandi - Affievolimento - Esclusione - Azioni reipersecutorie davanti al giudice ordinario - Esperibilità - Esistenza di manufatti realizzati da terzi - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - TERMINI
In tema di espropriazione, la dichiarazione di pubblica utilità priva dell'indicazione dei termini relativi al compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (applicabile "ratione temporis" e non abrogato o sostituito dall'art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relativo alla fissazione dei termini di durata dell'occupazione temporanea e d'urgenza), in quanto giuridicamente inesistente e radicalmente nulla - senza possibilità di convalida, sanatoria od integrazione ad opera di provvedimenti successivi- è inidonea a far sorgere il potere espropriativo e ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriandi, determinandosi una situazione di carenza di potere che incide (negativamente) sia sul decreto di occupazione temporanea (e su quello di esproprio), sia sull'irreversibile trasformazione dell'immobile successivamente verificatasi i quali, siccome non collegati ad un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato, divengono pur essi inidonei a sottrarre alla parte privata la disponibilità del bene, avendosi una mera occupazione- detenzione illegittima dell'immobile privato, costituente illecito permanente, rispetto al quale sono esperibili le azioni reipersecutorie a tutela della non perduta proprietà del bene, secondo le previsioni degli artt. 2043 e 2058 cod. civ., con diritto per il proprietario di ottenere dal giudice ordinario, previa disapplicazione degli atti adottati in assoluta carenza di potere, la restituzione dell'immobile, a nulla rilevando l'esistenza di manufatti su di esso realizzati da terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)