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Sez. 2 - , Ordinanza n. 11470 del 30/04/2019 (Rv. 653712 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato soccombente nel giudizio di primo grado - Impugnazione sentenza sfavorevole - Ammissibilità - Nuova istanza di ammissione al patrocinio per la fase successiva del giudizio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653712-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

La disposizione di cui all'art. 120 d.P.R. n. 115 del 2002 non preclude alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio. (Nella specie, il giudice del merito aveva invece ritenuto che l'art. 75, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002 trovasse applicazione, nel processo di impugnazione, nel solo caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato fosse risultata vincitrice nel giudizio di primo grado e dovesse contrastare il gravame).

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 com. 1 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)