Sez. 3, Sentenza n. 5531 del 10/09/1986 (Rv. 448049 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL TITOLO NEL PRECETTO CAMBIARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO - TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL TITOLO NEL PRECETTO CAMBIARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 480 cod. proc. civ., la trascrizione integrale del titolo esecutivo costituisce requisito di validità del precetto solo nei casi in cui essa sia richiesta dalla legge. Pertanto, poiché l'art. 63 del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validità di questo precetto è sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale o le cambiali poste in esecuzione. (Conf 3549/80, mass n 407397; (Conf 95/76, mass n 378722).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)