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Sez. 3, Sentenza n. 95 del 13/01/1976 (Rv. 378722 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TRASCRIZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - PRECETTO CAMBIARIO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA CAMBIALE PROTESTATA - SUFFICIENZA - ERRORI NELLA INDICAZIONE - RILEVANZA - LIMITI - MANCATA CERTIFICAZIONE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE INDICAZIONI DEL PRECETTO E GLI ELEMENTI DELLA CAMBIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378722-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE - TRASCRIZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO - PRECETTO CAMBIARIO - INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA CAMBIALE PROTESTATA - SUFFICIENZA - ERRORI NELLA INDICAZIONE - RILEVANZA - LIMITI - MANCATA CERTIFICAZIONE DELLA CORRISPONDENZA TRA LE INDICAZIONI DEL PRECETTO E GLI ELEMENTI DELLA CAMBIALE - IRRILEVANZA.*

L'art 480 cod proc civ condiziona la validita del precetto alla integrale trascrizione del titolo esecutivo nei soli casi in cui tale requisito sia richiesto dalla legge. Pertanto, poiche l'art 63, terzo comma, del RD 16 dicembre 1933 n 1669, non stabilisce che il precetto cambiario debba contenere la trascrizione integrale del titolo di credito, per la validita di questo precetto e sufficiente che esso indichi gli elementi essenziali idonei a fare individuare la cambiale protestata, quali le generalita del debitore, l'oggetto e l'ammontare del debito. Gli eventuali errori verificatisi nella indicazione di tali elementi non comportano la nullita del precetto ove non impediscano la identificazione del titolo. Del pari non e rilevante, ai fini della validita del precetto cambiario, la Mancanza della certificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, della corrispondenza fra quanto indicato nel precetto e gli elementi della cambiale, in quanto tale certificazione e necessaria nei soli casi in cui sia richiesta la trascrizione integrale del titolo esecutivo. (V 1711/65; 705/64; 2506/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)