Sez. 1, Sentenza n. 1681 del 29/05/1972 (Rv. 358556 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La concreta Determinazione del compenso da liquidare al Commissario giudiziale nell'amministrazione controllata rientra nel potere discrezionale del tribunale fallimentare, ed e incensurabile in Cassazione se congruamente motivata, con indicazione dei criteri seguiti nella liquidazione del compenso onde consentire il controllo sull'uso corretto della facolta discrezionale. (V 1586'64).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, DM 04/06/1949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)