Sez. 1, Sentenza n. 557 del 12/02/1975 (Rv. 373861 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La concreta Determinazione del compenso da liquidare al Commissario giudiziale nell'amministrazione controllata rientra nel potere discrezionale del tribunale fallimentare, ma sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione solo se il provvedimento che quel compenso determina e congruamente motivato, con indicazione dei criteri seguiti nella liquidazione, si da consentire il controllo dell'uso corretto della facolta discrezionale. (Conf 1681/72, mass n 358556).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)