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Sez. 1, Sentenza n. 7832 del 22/12/1986 (Rv. 449773 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE INDIPENDENTEMENTE DALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI O PERSONALI SULL'IMMOBILE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI DIVORZIO.*
Stato
decisa il 1986-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449773-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE INDIPENDENTEMENTE DALLA TITOLARITÀ DI DIRITTI REALI O PERSONALI SULL'IMMOBILE - ESTENSIONE ALL'IPOTESI DI DIVORZIO.*

La disposizione di cui al quinto comma dell'art. 155 cod. civ. che in caso di separazione personale dei coniugi consente l'assegnazione della casa ad uno dei coniugi indipendentemente dalla titolarità di diritti reali o personali di godimento sull'immobile, può essere applicata estensivamente all'ipotesi di scioglimento del matrimonio, sempre che il coniuge sia affidatario della prole, dovendosene escludere l'applicabilità quando non sussista un problema di tutela della prole, ma solo di protezione del coniuge economicamente più debole. (V 4328/86, mass n 447093; (V 3744/86, mass n 446623; (V 578/85, mass n 438789; (V 4768/83, mass n 429655; (V 5632/82, mass n 423407; (V 3900/80, mass n 407785).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)