Sez. L, Sentenza n. 14068 del 27/09/2002 (Rv. 557688 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Società di fatto - Soci - Responsabilità per sanzioni amministrative - Illecito "commissivo" - Responsabilità del socio agente - Illecito "omissivo" - Responsabilità di ciascun socio - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
Con riferimento alle società di fatto, nelle quali, ai sensi degli artt. 2297 e 2266 cod. civ., la rappresentanza della società ed il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale spetta a ciascun socio, il principio per il quale la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale, e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito (salva la responsabilità solidale della società ex artt. 3 e 6 della legge 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa. Se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade su chi l'ha posta in essere; qualora invece sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato adempimento di oneri previdenziali a favore di un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere all'incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società di fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)