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Sez. L, Sentenza n. 10448 del 23/10/1997 (Rv. 509190 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Società in nome collettivo - Responsabilità per sanzioni amministrative - Illecito commissivo - Responsabilità del socio agente - Illecito omissivo - Responsabilità dei soci amministratori - Società irregolare - Illecito omissivo - Responsabilità di tutti i soci salvo patto contrario opponibile - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509190-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

In tema di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere, senza che sia invocabile, al fine di ritenere la responsabilità di tutti i soci, l'art. 2291 cod. civ., posto che tale norma delinea per il singolo socio la responsabilità civile conseguente ad obbligazione della società (anche quale contenuto di eventuale sanzione amministrativa), responsabilità che, unitaria, resta però divisa per il numero dei soci, ma non prevede la diretta responsabilità di ogni singolo socio per eventuali obbligazioni, anche amministrative. Ove, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'art. 2295 cod. civ.; solo nell'ipotesi di società in nome collettivo irregolari ai sensi dell'art. 2297 cod. civ., ogni singolo socio è responsabile per la sanzione amministrativa conseguente ad una violazione integrata da un comportamento omissivo, essendo, in assenza di patto in deroga opponibile, a tutti i soci riferibile il potere amministrativo e pertanto l'inadempiuto obbligo di agire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2295, Cod. Civ. art. 2297, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)