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Sez. L, Sentenza n. 7692 del 21/08/1996 (Rv. 499283 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Società di fatto - Soci - Poteri amministrativi e rappresentativi - Responsabilità per sanzioni amministrative - Distinzione tra illeciti commissivi e omissivi - Necessità - Conseguenze in materia di omissioni contributive.
Stato
decisa il 1996-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499283-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento alle società di fatto (società in nome collettivo irregolari per la mancata iscrizione nel registro delle imprese) - nelle quali, ai sensi degli art. 2297 e 2266 cod. civ., la rappresentanza della società e il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale spetta a ciascun socio, salvo la prova di un diverso patto e della conoscenza dello stesso da parte del terzo interessato - il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell'illecito, salva la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 della legge n. 689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa. Se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente lo ha messa in essere (salvo naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, che sia provato dall'autorità irrogatrice della sanzione); qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)