Sez. 1, Sentenza n. 1160 del 01/06/1982 Cc. (dep. 21/06/1982) Rv. 154284 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ACCERTAMENTO DEL PERICOLO CONNESSO ALLA PERMANENZA DELL'IMPUTATO IN STATO DI LIBERTÀ - RIFERIMENTO ALLA "GRAVITÀ DEI FATTI" - INIDONEITÀ DEL RIFERIMENTO AI FINI DELLA GARANZIA DELLA MOTIVAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - ACCERTAMENTO DEL PERICOLO CONNESSO ALLA PERMANENZA DELL'IMPUTATO IN STATO DI LIBERTÀ - RIFERIMENTO ALLA "GRAVITÀ DEI FATTI" - INIDONEITÀ DEL RIFERIMENTO AI FINI DELLA GARANZIA DELLA MOTIVAZIONE.*
La motivazione del pericolo connesso alla permanenza dell'imputato in stato di libertà, richiesta - a norma dell'art. 254, secondo comma, cod. proc. pen. - nelle sole ipotesi di cattura facoltativa, non può ritenersi assolta con il mero richiamo alla "gravità dei fatti". Invero, alla luce dei criteri indicati nel citato art. 254, secondo comma, cod. proc. pen., occorre dare ragione della effettiva necessità della cattura, sottolineandosi la concreta e rilevante possibilità del verificarsi di eventi dannosi nel caso di permanenza dell'imputato in stato di libertà. (Conf mass n 141291).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 13 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)