Sez. 1, Sentenza n. 5816 del 03/07/1987 (Rv. 454210 - 01)
STAMPA - IN GENERE - EDICOLANTE AUTORIZZATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI COMPRESI NELLA TABELLA MERCEOLOGICA XIV - DISCIPLINA EX LEGGI N. 426 DEL 1971 E 325 DEL 1974 - APPLICABILITÀ - VENDITA DA PARTE DI DETTO EDICOLANTE DI PRODOTTI APPARTENENTI A TABELLE DIVERSE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
STAMPA - IN GENERE - EDICOLANTE AUTORIZZATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI COMPRESI NELLA TABELLA MERCEOLOGICA XIV - DISCIPLINA EX LEGGI N. 426 DEL 1971 E 325 DEL 1974 - APPLICABILITÀ - VENDITA DA PARTE DI DETTO EDICOLANTE DI PRODOTTI APPARTENENTI A TABELLE DIVERSE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Il titolare di un'edicola, che sia autorizzato alla vendita dei prodotti compresi nella tabella merceologica XIV, cioè giornali, riviste e libri, nella disciplina di cui alle leggi 11 giugno 1971 n. 426 e 30 luglio 1974 n. 325, nonché dei relativi regolamenti emanati con decreti ministeriali, può vendere al pubblico prodotti appartenenti a tabelle diverse, in unica confezione e ad unico prezzo con i prodotti autorizzati (come nel caso di dischi di musica allegati a pubblicazioni a stampa), a condizione che questi ultimi rappresentino almeno i tre quarti del valore complessivo della confezione medesima (art. 53 del d.m. 14 gennaio 1972). (V 3223/87, mass n 452291).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 CORTE COST., DM 14/01/1972 art. 53, Legge 30/07/1974 num. 325, DM 28/04/1976 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)