Sez. 1, Sentenza n. 491 del 22/01/1988 (Rv. 457018 - 01)
STAMPA - IN GENERE - EDICOLANTE AUTORIZZATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI COMPRESI NELLA TABELLA MERCEOLOGICA XIV - DISCIPLINA EX LEGGI N. 426 DEL 1971 E 325 DEL 1974 - APPLICABILITÀ - VENDITA DA PARTE DI DETTO EDICOLANTE DI PRODOTTI APPARTENENTI A TABELLE DIVERSE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ASSENZA DI DETTE CONDIZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - EVENTUALI IMPOSSIBILITÀ DEL COMMERCIANTE DI CONTROLLARE LA SUSSISTENZA DELLE PREDETTE CONDIZIONI - NATURA DI ERRORE SUL FATTO EX ART. 3 LEGGE N. 689 DEL 1981 - INAPPLICABILITÀ DELLE PREDETTE SANZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI DISCO INSERITO IN FASCICOLO DI STORIA DELLA MUSICA.*
STAMPA - IN GENERE - EDICOLANTE AUTORIZZATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI COMPRESI NELLA TABELLA MERCEOLOGICA XIV - DISCIPLINA EX LEGGI N. 426 DEL 1971 E 325 DEL 1974 - APPLICABILITÀ - VENDITA DA PARTE DI DETTO EDICOLANTE DI PRODOTTI APPARTENENTI A TABELLE DIVERSE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ASSENZA DI DETTE CONDIZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - EVENTUALI IMPOSSIBILITÀ DEL COMMERCIANTE DI CONTROLLARE LA SUSSISTENZA DELLE PREDETTE CONDIZIONI - NATURA DI ERRORE SUL FATTO EX ART. 3 LEGGE N. 689 DEL 1981 - INAPPLICABILITÀ DELLE PREDETTE SANZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI DISCO INSERITO IN FASCICOLO DI STORIA DELLA MUSICA.*
Al commerciante iscritto al R.e.C. ed autorizzato alla vendita di giornali periodici e libri (tabella merceologica XIV), deve ritenersi consentito, nella disciplina di cui alle leggi 11 giugno 1971 n. 426 e 30 luglio 1974 n. 325 (e regolamenti emanati con d.m. 14 gennaio 1972 e 28 aprile 1976), di vendere altra merce (nella specie, disco inserito in fascicolo di storia della musica), in unica confezione con uno di detti prodotti, solo se il valore di detta merce non superi il quarto del valore complessivo della confezione stessa. Peraltro, ove difetti tale requisito, la applicazione delle sanzioni amministrative, previste per la vendita di merce non inclusa nell'autorizzazione, può trovare ostacolo nell'eventuale impossibilità del commerciante di controllare la struttura interna ed il contenuto dell'unica confezione, vertendosi in tema di errore sul fatto, riconducibile nell'esimente contemplata dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689. (V 5816/87, mass n 454210; (V 3223/87, mass n 452291).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 2 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST., Legge 11/06/1971 num. 426 art. 39 CORTE COST., DM 14/01/1972 art. 53, DM 28/04/1976 art. 4, Legge 30/07/1974 num. 325, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)