Sez. 6, Sentenza n. 18536 del 27/04/2012 Cc. (dep. 15/05/2012) Rv. 252527 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di estradizione - Reati di natura fiscale - Requisito della doppia incriminabilità specifica - Sussistenza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, che consente l'estradizione anche per i reati di natura fiscale, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. (Fattispecie in cui i reati tributari per cui l'estradando era stato condannato in Romania erano esattamente sovrapponibili a quelli previsti dalla abrogata legge n. 516 del 1982 e non a quelli del D.Lgs. n. 74 del 2000).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Tratt. Internaz. 17/03/1978 art. 2, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Legge 18/10/1984 num. 755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)