Sez. 5, Sentenza n. 4640 del 09/07/1998 Cc. (dep. 15/01/1999) Rv. 212158 - 01
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE | Trattato NATO - Rinunzia - Facoltà discrezionale dell'organo politico - Compito del giudice - Violazione del limite - Conseguenze - Fattispecie: in cui il Ministro di Grazia e Giustizia aveva respinto l'istanza di rinuncia.
GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1930) - IN GENERE
La rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione di cui all'art. VII del trattato Nato è una facoltà discrezionale, che può essere esercitata solo dal competente organo politico amministrativo (Ministro per la Grazia e la Giustizia su richiesta o previo parere del Ministro per gli Esteri) e non spetta al giudice italiano, la cui sentenza si pone come atto meramente dichiarativo della rinuncia, poiché al giudice compete solamente di verificare "l'esistenza delle condizioni previste dalla legge per l'ammissibilità e la validità della rinuncia". Ne consegue che la sentenza, che dichiara la rinuncia in assenza della determinazione del competente organo politico amministrativo, è un provvedimento radicalmente nullo, viziato di eccesso di potere e ricorribile per cassazione ex art. 606 primo comma lett. A) cod. proc. pen. risolvendosi nell'esercizio di una potestà riservata dalla legge a un organo amministrativo. (Fattispecie relativa alla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata con L: 30 novembre 1955 n. 1335, sul trattato del Nord Atlantico, N.A.T.O., concernente un militare delle forze Nato di stanza in Italia, indagato per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. ed in cui il Ministro aveva respinto l'istanza di rinuncia del capo divisione dell'ufficio legale del comando SETAF di Vicenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, DPR 02/12/1956 num. 1666 CORTE COST., Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)