Sez. 2, Sentenza n. 5022 del 23/05/1994 (Rv. 486731 - 01)
Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere | Cognizione esclusiva del giudice del merito della causa - Trascrizione di domanda giudiziale - Domanda di risarcimento per responsabilità aggravata - Rigetto con sentenza passata in giudicato - Riproposizione della medesima domanda per violazione del principio del "neminem laedere" - Inammissibilità.
Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - In genere
La cognizione dei casi di responsabilità aggravata per atti o comportamenti processuali della parte, tra i quali le trascrizioni delle domande giudiziali, è devoluta in via esclusiva al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa dall'art. 96 cod. proc. civ., che esaurisce tutte le ipotesi di responsabilità processuale, sicché resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ.. Pertanto, qualora la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cod. proc. civ. dipendente dalla trascrizione della domanda giudiziale sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, non è consentito riproporre la pretesa risarcitoria allegando la violazione del principio del "neminem laedere".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)