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Sez. 3, Sentenza n. 253 del 12/01/1999 (Rv. 522215 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Art. 96 cod. proc. civ. - Norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ. - Possibilità di invocare i principi di cui all'art. 2043 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522215-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

In tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96 cod. proc. civ. fissa una integrale e completa disciplina della responsabilità risarcitoria per fatti e comportamenti processuali delle parti, esaurendone tutte le ipotesi, sicché resta preclusa ogni possibilità di invocare i principi generali della responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., rispetto al quale l'art. 96 si pone come norma speciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)