Sez. 2, Sentenza n. 3573 del 12/03/2002 (Rv. 553021 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Disciplina ex art. 96 cod. proc. civ. - Regolamentazione esclusiva della responsabilità processuale - Configurabilità - Concorso con azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - Competenza funzionale del giudice della causa del merito.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
L'art. 96 cod. proc. civ. che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 cod. civ., di modo che la responsabilità processuale aggravata (ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 cod. cit., né è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità. La decisione in ordine a tale responsabilità è devoluta, in via esclusiva, al giudice a cui spetta di conoscere il merito della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)