diritto.io

Sez. 6, Ordinanza n. 30403 del 19/05/2004 Cc. (dep. 13/07/2004) Rv. 230461 - 01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi | Pericolo di recidivanza motivato con rinvio 'per relationem' ad ordinanza emessa nei confronti dell'imputato dallo stesso magistrato in altro procedimento penale riguardante altra imputazione - Ricusabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230461-01

GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - RICUSAZIONE - casi

La funzione pregiudicante di cui all'art. 37, lett. B) cod. proc. pen. deve essere ravvisata, non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in altro procedimento a carico dello stesso imputato, bensì soltanto in una valutazione di merito, espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato, che sulla colpevolezza dello stesso imputato. Ne consegue che non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione la circostanza che lo stesso magistrato, nel motivare il pericolo di recidivanza in un provvedimento "de libertate", abbia rinviato per "relationem" alla motivazione di altra ordinanza da lui emessa nei confronti del medesimo imputato in altro procedimento e per altra imputazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)